Covid-19, Decreto CuraItalia: proroga al 30 giugno per scadenze adempimenti in materia rifiuti

Alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato il decreto-legge “CuraItalia” che prevede un primo pacchetto di misure volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria, cercando così di dare un ulteriore supporto alle famiglie e alle imprese italiane.

Tra i focus anche una proroga di tre mesi per l’adozione dei decreti legislativi in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020. Tra questi, anche il recepimento del pacchetto economia circolare, al momento in esame al Parlamento.

All’interno del Decreto CuraItalia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore da mercoledì 18 marzo 2020, è affrontato anche il tema delle scadenze per alcuni adempimenti in tema materia di rifiuti.

Se ne tratta nello specifico all’Art. 113, sono quindi prorogati al 30 giugno 2020:

–        a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. – gli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (per i quali è solitamente previsto il termine del 30 aprile) sono rinviati. Questo non dovrebbe inficiare sull’elaborazione dei dati da parte di ISPRA (già l’anno passato il termine per la presentazione del MUD era slittato al 22 giugno).

–        b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. – Anche in questo caso, prorogata al 30 giugno 2020 la comunicazione da parte dei produttori di pile e accumulatori portatili alle camere di commercio rispetto ai dati di immesso sul mercato nazionale rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, anche la trasmissione dei dati relativi a raccolta e riciclo di tali rifiuti da parte del Centro di Coordinamento verso ISPRA slitta al 30 giugno 2020.

–        c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49.Slittamento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 anche per ciò che concerne la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE rispetto alle quantità trattate.

–        d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.Prorogato anche il termine, sempre al 30 giugno 2020 (inizialmente anch’esso al 30 aprile), per il versamento della quota annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

 

Leggi il decreto completo qui.

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